Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]LEGGE SULLE TASSE DI REGISTRO

[2]Art. 1.

[3]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 1.

[4]Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprieta', dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a tenore della presente legge.

[5]I contratti verbali non sono soggetti a registrazione o tassa, se non nei casi specialmente stabiliti; in tali casi la denunzia dei medesimi assume qualita' di atto.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art1 · fonte del testo

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