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[1]Per le contravvenzioni al bollo incorreranno nelle seguenti pene: Di lire 50 i Giudici, Cancellieri od altri Funzionari dell'ordine giudiziario, gli Ufficiali del Governo e delle pubbliche Amministrazioni, gli Archivisti, Notari, Avvocati, Procuratori, Ministri del censo, Stampatori e Litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni; Di cento volte la tassa non pagata in ragione delle somme e dei valori espressi nelle cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio soggetti a tassa graduale, tutti coloro che, a norma delle disposizioni della presente Legge, sono tenuti responsabili delle contravvenzioni della specie.
[2]Se la contravvenzione derivera' dall'uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verra' limitato alla somma espressa nella cambiale o nell'effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sara' stata pagata.
[3]La pena stabilita da questo numero non potra' mai essere minore di lire 25; Di lire 50 i Distributori e Spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati.
[4]Questa pena in caso di recidiva sara' del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambedue i casi; Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualsiasi pretesto alle disposizioni dell'articolo precedente; Di lire 50 tutti coloro che specificassero nelle ricevute ordinarie una somma minore di lire 10 nell'intento di evitare la tassa, o commettessero ogni altra frode diretta a codesto fine, e cio' senza pregiudizio delle pene maggiori a cui potessero essere soggetti in virtu' delle Leggi penali; Di lire 20 chi rifiuti di rilasciare ricevute ordinarie, e dopo rilasciata una ricevuta non bollata, la rinnovi o convalidi per mezzo della carta bollata o della marca; Di lire 20 tutti coloro che rilasciassero ricevuta senza bollo o marca, od altrimenti contravvenissero alle disposizioni del 3° Capoverso dell'art. 16; Di lire 25 gli Uscieri, Cursori, Servienti e Messi nell'esercizio dei loro incarichi, e qualunque altro contravventore per cui dalle disposizioni del presente articolo non sia determinata una pena particolare.
[5]Trascorso l'anno dalla commessa contravvenzione senza che gli atti e scritti vengano regolarizzati giusta le disposizioni della presente Legge, le pene di che ai numeri 1, 2, 7 e 8 di questo articolo saranno duplicate.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
