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[1]Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.
[2]In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico Ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si fara' piu' luogo ad ulteriore procedimento.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
