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[1]E' proibito ai Giudici, Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche Amministrazioni di dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti, sulla presentazione o in seguito di carte, registri o libri che siano in contravvenzione alla presente Legge.

[2]E' pure proibito ai Cancellieri, Segretari, Causidici, Patrocinatori, Notari, Archivisti, Agenti delle tasse e del catasto, Arbitri, Periti, Uscieri, Cursori, Servienti o Messi, di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso.

[3]Si eccettuano dalle disposizioni di quest'articolo i casi di procedimenti criminali o di materiale descrizione di atti negli inventari, o in altri atti conservatorii.

[4]Tuttavia, se fosse giustificata la urgenza e la necessita' di un provvedimento conservatorio, il Giudice potra' unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, sempreche' pero' resti in cancelleria l'atto, scritto o registro che fu trovato in contravvenzione, e che ne sia data pronta comunicazione all'Ufficio del Registro.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art43 · fonte del testo

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