Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' proibito agli Stampatori e Litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle Leggi civili e commerciali, se l'originale di ciascuna inserzione non e' scritto sopra carta bollata.

[2]Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli Stampatori e Litografi medesimi dovranno presentare al Ricevitore del Bollo o del Registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art35 · fonte del testo

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