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Non sono soggette alla tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria, quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio; non sono parimente soggette al bollo le iscrizioni funerarie e monumenatali, e quelle scolpite sui marmi o sulle pietre, o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche o sul legno, a qualunque scopo siano dirette.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
