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La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto, che sia gia' redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalita' del bollo, non sara' considerata come una dichiarazione o certificato distinto, ognorache' venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
