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Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti: Gl'inventari, processi verbali ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta; Gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i referti di notificazioni, scritti in pie' dell'atto da notificarsi; Le deliberazioni delle Comunita' e gli atti dei Corpi amministrati, e i relativi visti e decreti delle Autorita' superiori; I pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in materia si' giudiziaria che amministrativa; Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni o di affitto, e le quietanze degli interessi ed annualita' di ogni specie, ancorche' scritte a piedi del titolo di credito: quelle pero' fra tali ricevute che sono dalla Legge considerate come quietanze ordinarie dovranno essere munite della prescritta marca da bollo; Le quietanze chirografarie di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, e quelle dei relativi interessi ed annualita', purche' ciascuna di queste ultime sia munita della marca prescritta; Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico e sugli ordini di pagamento, purche' le quietanze sieno munite della prescritta marca; Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei Comuni, delle Provincie e di altri Corpi morali, purche' le quietanze sieno munite della prescritta marca; I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri; I certificati d'iscrizione e trascrizione, apposti sulle note relative, il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie o loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito, le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte o variazioni; Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse; Le accettazioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato; Le dichiarazioni di conferma sulla verita' dell'esposto in un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll'originale, apposte ad un documento o ad una copia; La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione di credito; Le dichiarazioni di vedovanza permanente, scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita; I certificati degli Agenti delle contribuzioni dirette, scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni d'eseguito trasporto d'estimo, apposte ai documenti in seguito dei quali il trasporto fu eseguito; Le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali; Gli estratti rilasciati dai pubblici Funzionari e desunti dai registri del rispettivo Ufficio, purche' riguardino una sola persona; o, se concorrono piu' persone, purche' queste siano coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano; Le procure speciali per comparire innanzi ai Tribunali di commercio, scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione; Le quietanze o ricevute ordinarie indicate all'articolo 13, ove siano scritte in un foglio di carta con bollo superiore a centesimi 5, in quanto il bollo della carta adoperata corrisponda al cumulo delle tasse dovute sulle ricevute in ragione di centesimi 5 ciascuna, e le ricevute medesime seguano fra le stesse parti e per l'identico titolo; Le quietanze o ricevute ordinarie non altrimenti indicate nel presente articolo, apposte a un documento gia' bollato, purche' siano munite della marca prescritta.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
