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Alla disposizione proibitiva di cui al numero 5 del precedente articolo e' fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle Autorita' e dai pubblici Uffizi, ognorache', di concerto colla Intendenza di finanza, sia riconosciuta l'opportunita' di scriverli in carta non filigranata.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010
