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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 8.
[2]Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorita', o per prescrizione di legge, o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.
Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 29 luglio 1910
