Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 29 luglio 1910. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 15 giugno 1893, art. 8.

[2]Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorita', o per prescrizione di legge, o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 29 luglio 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art85 · fonte del testo

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