Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 11 aprile 1864, art. 18; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 14).

[2]Le pensioni non potranno essere inferiori a lire centocinquanta, ne' eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti.

[3]Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art75 · fonte del testo

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