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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 8.

[2]Le pensioni spettanti agli impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorita' o per prescrizione di legge, saranno liquidate indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

[3]La stessa disposizione sara' applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina, che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 29 luglio 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art71 · fonte del testo

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