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[1]Legge 20 giugno 1851, art. 24.

[2]Per i militari dell'armata il servizio in tempo di pace a bordo delle regie navi in armamento, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato coll'aumento del terzo sulla sua durata effettiva.

[3]Non e' valutato per l'aumento di cui sopra il tempo trascorso in un porto o rada dello Stato a bordo di un bastimento in disponibilita'.

[4]Legge 26 marzo 1865, art. 12.

[5]Invece il servizio delle persone addette alle macchine delle regie navi a vapore armate viene computato coll'aumento di due quinti.

[6]Legge 27 giugno 1850, art. 24, ultimo comma (testo unico, art. 44).

[7]Per i militari dell'esercito il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato collo aumento della meta' sulla sua durata effettiva.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 15 luglio 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art65 · fonte del testo

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