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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 23 (testo unico, art. 42).

[2]Agli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena ed ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri dei carabinieri reali, il servizio effettivo da essi prestato in dette armi e qualita' e' aumentato d'un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 9 aprile 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art63 · fonte del testo

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