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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 13.

[2]Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno gia' liquidato, non puo' essere superiore ad otto anni, ed e' calcolato per la meta'.

[3]Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario, sara' computato per intero, purche' abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

[4]E' pure computato per intero il tempo di servizio effettivo prestato in caso di guerra.

[5]Legge 17 ottobre 1881, art. 8, legge 29 gennaio 1885, art. 9 (testo unico, art. 38).

[6]Agli ufficiali che cessino dalla posizione di servizio ausiliario per rivocazione dall'impiego o rimozione dal grado, non e' computato il tempo passato in tale posizione per l'aumento di pensione.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art60 · fonte del testo

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