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[1]Legge 14 luglio 1887, num. 4711, art. 1, 4 e 5; legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 3 e 4.

[2]Oltre i casi previsti dalla presente legge, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli ed i prefetti del regno, possono essere posti a riposo per ragione di servizio, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

[3]In questo caso i detti funzionari avranno diritto alla indennita' di cui all'articolo 84, dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella loro qualita', od anche promiscuamente in altri uffizi precedenti; ed alla pensione nella misura stabilita dal titolo III, capo I, dopo dieci anni di eguale servizio.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 11 aprile 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art6 · fonte del testo

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