Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1924 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 14 luglio 1887, art. 5; legge 11 luglio 1889, art. 4.

[2]Il servizio prestato nella qualita' di prefetto, d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale e console sara', agli effetti della pensione, aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio, purche' non abbiano raggiunto venticinque anni di servizio e, coll'aggiunta del terzo, non si eccedano i venticinque anni di tempo utile per la pensione.29

[3]Rimangono pero' ferme le disposizioni generali per il computo degli anni utili per conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del funzionario.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

29

Il Regio Decreto 21 novembre 1923, n. 2480, come modificato dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Il limite di servizio indicato nel primo comma articolo 52 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' ridotto a venti anni. Le disposizioni di detto art. 52, nonche' quelle dell'art. 6 del testo unico medesimo, si applicano nel solo caso del collocamento a riposo per ragioni di servizio".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1924 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 1 gennaio 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio Decreto 21 novembre 1923, n. 2480, come modificato dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Il limite di servizio indicato nel primo comma articolo 52 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' ridotto a venti anni. Le disposizioni di detto art. 52, nonche' quelle dell'art. 6 del testo unico medesimo, si applicano nel solo caso del collocamento a riposo per ragioni di servizio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art52 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari