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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 10.

[2]I funzionari o salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizioni di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle provincie, dei comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il dritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalita' del servizio prestato.

[3]Uguale diritto avranno quelli che dal servizio degli indicati enti o corsi morali, passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, purche' il servizio non governativo da essi gia' prestato, fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal governo.

[4]La pensione, in ambo i casi, sara' liquidata in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili, e l'importo di essa sara' ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avra' corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

[5]Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

[6]La ritenuta su tali pensioni, a beneficio del tesoro, sara' fatta sull'ammontare totale della pensione, e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 1 luglio 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art48 · fonte del testo

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