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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 11.

[2]Non sono computati: il tempo scorso in aspettativa per motivi dl famiglia; quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna, che, a termini dell'art. 20 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, debba equipararsi alle pene correzionali stabilite dal codice penale del 1859, nonche' il tempo di pena.

[3]Nei casi di disponibilita' il tempo e' valutato per intiero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute e' computato per meta'.

[4]Legge 14 luglio 1887, art. 3; legge 11 luglio 1889, art. 4.

[5]Per i prefetti del regno, inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali e consoli, il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio e' valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art27 · fonte del testo

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