Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 29 giugno 1882, n. 831, art. 98 (testo unico sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1887, articolo 106, e testo unico pensioni, art. 81).

[2]Ai professori e maestri civili delle scuole militari, ai farmacisti militari, ed agli impiegati civili contabili mantenuti nel rispettivo ramo di servizio, che si trovavano in servizio al 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate, quanto alle pensioni, e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente al 29 giugno 1882.

[3]Per le pensioni potranno pero' optare per il trattamento stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art195 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari