Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 7 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 19 luglio 1862, art. 13.

[2]I militari di qualsiasi corpo e gli agenti di custodia delle carceri e dei riformatori governativi, chiamati ad impiego di funzionario ed agente di pubblica sicurezza, e di agente di finanza o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo, percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 7 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art191 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari