Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 7 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 10.

[2]Ogniqualvolta un impiegato godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire ottocento, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato, di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sara' questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di lire duemila.

[3]Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a lire duemila ed oltre, il pagamento della pensione rimarra' per intiero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

[4]Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate con lo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 7 maggio 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art189 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari