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[1]Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 27 (testo unico, art. 66).

[2]Le pensioni e gli assegni sono liquidati dalla corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite pei relativi provvedimenti.

[3]I decreti di collocamento a riposo, in posizione ausiliaria e in riforma, di rivocazione e rimozione e gli elenchi delle pensioni e degli assegni liquidati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art178 · fonte del testo

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