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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 7.
[2]I collocamenti a riposo e in posizione di servizio ausiliario, e le dispense dal servizio con diritto a pensione, sia d'autorita', sia per domanda dell'impiegato determinata da invito d'ufficio, dovranno essere limitati in modo che l'importo delle relative pensioni, calcolate per un'intera annualita', non oltrepassi la somma, che sara' appositamente attribuita ad ogni ministero, nella legge che approva lo stato di previsione per la spesa del ministero del tesoro.
[3]Nessun decreto di collocamento a riposo, o in posizione di servizio ausiliario, e di dispensa dal servizio, per le cause sopra indicate, potra' essere registrato dalla corte dei conti, quando sia esaurito il fondo posto a disposizione di ciascun ministero per l'esercizio finanziario durante il quale fu emanato.
Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 1 gennaio 1924
