Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 3 luglio 1888, art. 12.

[2]Gli operai riformati, dl cui all'articolo 156, hanno diritto ad una pensione uguale a tante quote di quella che loro spetterebbe a venticinque anni di servizio, quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art165 · fonte del testo

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