Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 3 luglio 1888, art. 11.

[2]Le ferite e le infermita' provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:

  • a)la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentato di un terzo;
  • b)l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermita' considerate ai termini dell'articolo 100, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;
  • c)le ferite od infermita' meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a venticinque anni di servizio, sempreche' esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianita' di servizio.

[3]Per gli effetti delle lettere a) e b) del presente articolo, il massimo assoluto della pensione e' computato, a favore degli operai compresi nella categoria A, coll'aumento di cui all'articolo 162.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 15 gennaio 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art164 · fonte del testo

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