Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 2 luglio 1925. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 3 luglio 1888, art. 10.

[2]Per gli operai addetti ai polverifici militari, ferma la condizione dl eta' richiesta dall'articolo 154, il servizio effettivo prestato nei polverifici stessi sara' aumentato di un quarto, nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella VI.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 2 luglio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art163 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari