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[1]Legge 3 luglio 1888, art. 7.

[2]La liquidazione della pensione sara' fatta in base all'annessa tabella VI.

[3]Per ogni anno di servizio, oltre i venticinque, gli operai avranno diritto all'aumento indicato nella tabella, sino al conseguimento del massimo.

[4]La pensione di riposo non potra' essere inferiore a lire trecento, ne' superare l'ultima paga annua dell'operaio, eccettuato il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 164.

[5]Qualora pero' la paga annua sia minore di lire trecento, il minimo della pensione di riposo rimane stabilito in lire duecento.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art160 · fonte del testo

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