Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 3 luglio 1888, art. 2.

[2]Gli operai che dopo venticinque anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermita' indipendenti dal medesimo, avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di eta' fissato dall'articolo precedente.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art155 · fonte del testo

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