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[1]Legge 1° giugno 1882, art. 6.
[2]Perdono il diritto di conseguire pensione gli operai ed i lavoranti che sieno espulsi per furto o tentativi di furto nei regi stabilimenti marittimi o sulle regie navi.
Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974
