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[1]Legge 20 giugno 1877, art. 27; legge 8 aprile 1881, art. 19; (testo unico, art. 19) legge 21 decembre 1890, art. 34.

[2]I diritti a pensione che possono competere alle famiglie delle guardie forestali, delle guardie di finanza e delle guardie di citta', morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nella misura stabilite per le famiglie dei militari.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art144 · fonte del testo

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