Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 29 gennaio 1885, art. 6.

[2]Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore generale della regia marina, i collocamenti a riposo, d'autorita', sono limitati ai soli casi accertati d'infermita' o d'invalidita' a proseguire nel servizio attivo, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente al disposto dell'articolo precedente.

[3]Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art14 · fonte del testo

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