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[1]Legge 23 giugno 1873, n. 1404, art. 4; legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 14.

[2]La pensione degli agenti di custodia, graduati e guardie, degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, e delle guardie forestali in quanto vi abbiano diritto, e' regolata dalle disposizioni sulle pensioni per gl'impiegati civili.

[3]Pero' quegli agenti che hanno prestato venti anni di servizio attivo nell'amministrazione delle carceri, acquistano il diritto al trattamento di riposo, nella misura di cui all'articolo 74.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art139 · fonte del testo

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