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[1]Legge 8 aprile 1881, art. 21; legge 2 aprile 1886, n. 3754, allegato F, art. 7 e seconda tabella (testo unico, art 21 e tabella II).

[2]Le pensioni dei sottufficiali e delle guardie di finanza sono determinate dalla annessa tabella IV.

[3]Dopo il quindicesimo anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il massimo ed il minimo fissato dalla tabella.

[4]Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, non provino l'incapacita' a prestarlo ulteriormente per eta' o per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art134 · fonte del testo

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