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[1]Legge 2 luglio 1885, n. 3211, art. 3 (testo unico, art. 78).

[2]Per essere ammessi al beneficio di cui ai precedenti articoli 127 e 128, le vedove e gli orfani dovranno comprovare, innanzi alla corte dei conti, che il loro marito o padre aveva, anteriormente all'aprile 1871 se ufficiale, anteriormente al 27 luglio 1871 se di truppa, contratti i vincoli di cui all'articolo 1° del regio decreto 3 luglio 1871 sopracitato, e nei casi di unione avvenuta senza i riti legali, dovranno provare ancora che l'unione religiosa e' stata legittimata nel tempo e nel modo indicati alla lettera b dell'articolo 2 dello stesso decreto 3 luglio 1871 e all'articolo 2 del regio decreto 23 luglio 1871.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art129 · fonte del testo

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