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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 27 e 28; legge 20 giugno 1851, art. 28 e 29 (testo unico, ari 48).

[2]Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto:

  • a)se vedove di ufficiali, ad una pensione annua uguale alla meta' del massimo che avrebbe potuto spettare al marito;
  • b)se vedova d'un militare di truppa, alla meta' del massimo fissato dalle tabelle pel grado del marito.

[3]Nel determinare queste pensioni non si tien conto della durata dei servizi del militare.

[4]Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siensi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purche' il matrimonio sia anteriore al tempo delle riportate ferite o malattie.

[5]In mancanza della vedova lo stesso diritto compete alla prole minorenne.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art119 · fonte del testo

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