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[2]La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario, sono computati nella proporzione stabilita dal precedente articolo, in base alla pensione definitiva di riposo, cui, a tenore del titolo III e dell'articolo 60, avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.
[3]Il diritto della vedova a pensione e' subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 dicembre 1901, n. 533
2La L. 29 dicembre 1901, n. 533 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La restrizione di cui al comma secondo dell'articolo 115 della legge sulle pensioni civili e militari, testo unico, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, secondo cui il diritto della vedova alla pensione e' subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario, non e' applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla legge 6 marzo 1898, n. 59, dagli ufficiali del genio navale (ingegneri e macchinisti), del corpo sanitario e del commissariato, collocati in posizione ausiliaria pei limiti di eta', in forza dell'articolo 16 della legge stessa".
Testo in vigore dal 22 gennaio 1902 al 1 ottobre 1919
