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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 23.

[2]La vedova nelle condizioni di cui all'art. 104 avra' anche diritto a pensione quando il marito s'a morto, dopo venticinque anni di servizio, ed all'indennita' come all'articolo 83 quando abbia servito meno di venticinque anni e piu' di dieci.

[3]Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato finche' i figli siano minorenni, e le figlie siano inoltre nubili.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art109 · fonte del testo

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