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[1]Legge 15 giugno 1893, n. 279, art. 29; regio decreto 12 novembre 1893, n. 658.

[2]Quando la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti, o da taluno soltanto dei figli, sieno dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito, sara' assegnata ad essa la meta' della indennita' o della pensione vedovile.

[3]L'altra meta' sara' divisa in parti eguali fra tutti i figli del defunto che vi abbiano diritto.

[4]Se vi ha un figlio solo gli sara' assegnato un quarto della indennita' o della pensione vedovile.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art106 · fonte del testo

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