Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I sottufficiali raffermati con premio in base alla presente legge, andando in congedo dopo dodici anni di effettivo servizio, hanno diritto ad una gratificazione di L. Se continuano a rimanere sotto le armi, possono ottenere lo stesso benefizio, previa pero' autorizzazione del ministero.

[2]Ove siano promossi ufficiali in un corpo militare della regia marina, dopo piu' di otto anni di servizio, hanno diritto ad una gratificazione di lire 500 aumentata di tante quote di lire 200 quanti sono gli anni di servizio in piu' degli otto, sino a ricevere lire 2000 al massimo.

[3]Divenendo inutili al militare servizio senza aver diritto a pensione, ricevono a titolo di gratificazione tante quote di lire 300 quanti sono gli anni di rafferma compiuti.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art99 · fonte del testo

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