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[1]E' ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento con l'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.
[2]Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono aver compiuto il 17° anno di eta'; provare di trovarsi nella condizione indicata al n. 5 dell'art. 3; soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4 e 5 dell'art. 75, e prestare un esame nel modo che sara' stabilito con regolamento dal ministro della marina; sborsare infine la somma che sara' ogni anno fissata con decreto reale, la quale non potra' eccedere le L. 2,500.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920
