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[1]Fra due fratelli puo' aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

[2]Il militare che, per mezzo dello scambio, assuma la qualita' di surrogato di fratello non deve avere altrepassato il 26° anno di eta', e deve riunire le condizioni previste dall'art. 70, numeri 5 e 6, nonche' subentrare nella ferma assunta dal surrogante.

[3]Il disposto del'art. 67 ultimo capoverso, degli articoli 68 e 69 e dell'art. 63, n. 3, e' pure applicabile a questo genere di surrogazioni.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art74 · fonte del testo

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