Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920. Leggi il testo vigente →

[1]Sono pero' temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, i dementi, i maniaci, e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva a termine del codice civile.

[2]Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di eta', egli cessera' di appartenere alla 3ª categoria e dovra', se idoneo, essere inscritto nella 1ª o nella 2ª categoria, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art63 · fonte del testo

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