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Le esenzioni stabilite coi due precedenti articoli 57 e 58 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i loro fratelli, che si trovano nei casi ivi indicati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benche' per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva sia tuttora obbligata al servigio militare.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art59 · fonte del testo

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