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[1]Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo precedente debbono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali e' accordata l'esenzione.

[2]Le dette esenzioni saranno per altro accordate anche senza tali domande, quando da attestazioni delle rispettive giunte municipali constasse la impossibilita' di produrle per causa di assenza, di malattia, di incapacita' od altro impedimento.

[3]I diritti per l'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti col precedente e coi successivi articoli, che non fossero stati esposti dagl'inscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno essere validamente invocati e comprovati avanti i consigli di leva, sino al tempo delle operazioni completive.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art56 · fonte del testo

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