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All'ultimo giorno del mese di gennaio successivo all'anno in cui ebbe luogo la chiamata ordinaria della classe di leva, devono essere ultimate tutte le operazioni della leva medesima, in guisa che la condizione di ciascun inscritto sara' quella risultante dalla decisione pronunciata a suo riguardo dal rispettivo consiglio di leva, o quale puo' riuscirgli in forza delle disposizioni contenute nel titolo VII della presente legge.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010
