Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque scientamente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, e' punito col carcere estensibile a sei mesi.

[2]Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente, e' punito col carcere da un mese ad un anno.

[3]La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.

[4]Se il delinquente e' ufficiale pubblico, ministro del culto agente od impiegato del Governo, la pena si puo' estendere a due anni di carcere, con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000.

[5]Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle od affini in egual grado, o zii o nipoti del renitente.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art131 · fonte del testo

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