Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.
tolto: I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi, se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; col carcere estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.
tolto: Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
tolto: La pena alla quale saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verra' da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art129 · fonte del testo
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