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[1]Gl'inscritti colpevoli d'essersi procacciate infermita' temporanee o permanenti, allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.
[2]Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.
[3]I medici chirurghi, flebotomi, speziali o farmacisti, che abbiano favorito codesti reati, sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010
