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[1]Gl'inscritti di leva che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono puniti con il carcere estensibile ad un anno.
[2]Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsita'.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010
